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AIUTI ALLA CULTURA: ECCO LA LEGGE DELLA REGIONE

Vittoria Poggio e Alberto Cirio in modalità anti-covid
E' pronta la legge regionale, da tempo annunciata, per i finanziamenti alla cultura nell'anno della pandemia. Mercoledì sarà discussa in  Commissione. Penso di far cosa gradita agli operatori del settore pubblicando qui sotto la bozza del provvedimento. Ho evidenziato in grassetto i punti che mi sembrano più significativi.
 
Una partita di giro

A proposito del contributo straordinario (fino a un massimo di 4 mila euro per soggetto) alle associazioni di base e alle micro imprese dell'indotto culturale che di solito non riescono ad accedere ai finanziamenti regionali, ho già sottolineato che si tratta di una partita di giro senza gran frutto: la dotazione del fondo è di 3 milioni di euro, in gran parte recuperati con il taglio lineare del 5 per cento dei contributi regionali alle fondazioni culturali partecipate. Ora: tagliare il 5 per cento al Museo del Cinema, al Castello di Rivoli, al Regio (per la serie piove sempre sul bagnato...), al Circolo dei Lettori e via dicendo, in un'annata già così difficile e con gli in cassi ridotti al minimo, per destinare quei soldi ai piccoli operatori e a lavoratori autonomi del settore, è un bel gesto populista (togliere ai ricchi per dare ai poveri) e probabilmente premiante sul piano del consenso. Però, in seguito al taglio le grandì fondazioni dovranno proporzionalmente ridurre le attività per le quali ricorrevano abitualmente alla collaborazione delle piccole associazioni e dei lavoratori autonomi (attori, tecnici, guide, videomakers e via dicendo). I quali così avranno il loro assegnetto, ma perderanno commesse. Pagati ma senza lavoro. Una specie di reddito di cittadinanza, insomma, in salsa centrodestra. E vabbé.

Il criterio di storicità

Apprezzabile invece il criterio adottato per i bandi ordinari, quelli per le sovvenzione ex legge 11/2018: come promesso, si adotterà un criterio di storicità, per premiare - secondo l'impegno preso a suo tempo dalla Vittoriona Poggio - "i soggetti più che i progetti" ("organizzazioni che hanno dimostrato capacità progettuale tale da superare nell’ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai bandi") in un anno che di progetti se ne sono potuti realizzare pochini.

La stretta sulle convenzioni

Poi c'è il problema del tetto di 120 mila euro per i contributi ai soggetti privati che hanno con la Regione un rapporto di convenzione. Per alcuni, che di norma ricevono cifre superiori, proporzionali ai costi delle iniziative e del mantenimento delle strutture, sarà una mazzata notevole, in un momento già difficile. Forse un po' meno grave per i festival che non si sono realizzati (ma che devono comunque sostenere i costi di gestione), ma pesantissimo per musei come la Fondazione Sandretto e la Fondazione Pistoletto. E in prospettiva futura mi suona inquietante il passaggio dove si annuncia che "si intendono limitare in modo significativo i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte".
Non so a voi: a me mette un brividino, chissà perché...
Ad ogni modo, questa è la bozza della legge. Dateci un'occhiata, e fatevi un'idea vostra.


Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19 
Definizione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l’assegnazione dei sostegni economici per l’anno 2020 in ambito culturale 
La normativa regionale in materia di beni e attività culturali ha determinato nel 2018 il raggiungimento di un importante traguardo con l’approvazione della legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura). A partire dalla metà del mese di febbraio e con una rapida progressione, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha drammaticamente portato, fra le molte, nefaste conseguenze, al blocco totale delle attività del comparto culturale, interrompendo altresì il proficuo percorso di consultazione e partecipazione avviato con i Tavoli della Cultura, il cui sbocco finale sarebbe stato l’approvazione, entro il 30 novembre 2020, del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2021/2023, che doveva ridisegnare indirizzi e modalità di intervento della politica culturale della Regione Piemonte. Con l’inserimento delle disposizioni in materia di cultura all’interno della l.r. 13/2020 si è volutamente inteso richiamare, in una logica di continuità, seppur pesantemente condizionata dall’emergenza in atto, le finalità, i principi e gli obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11, sottolineando in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali. La difesa di tali obiettivi e principi in un anno così profondamente segnato dall’emergenza sanitaria pone come priorità assoluta la salvaguardia del sistema culturale piemontese e, al suo interno, delle strutture culturali e conseguentemente dei lavoratori del comparto, attivando un meccanismo che riconosca le spese di struttura e le attività comunque realizzate, anche senza un esito finale aperto al pubblico, ma comunque finalizzate al consolidamento o alla ridefinizione organizzativa delle proprie strutture, alle nuove progettualità e alla ripartenza delle attività. In tal modo, si sposta l’attenzione dai progetti ai soggetti, che dovranno comunque ridefinire e reinterpretare il proprio ruolo nel contesto mutato e presentare un programma delle attività svolte o da svolgere nell’anno di riferimento e un bilancio che registrerà un’incidenza maggiore rispetto al passato relativamente ai costi di struttura, ricercando un equa mediazione tra la storicità della presenza operativa nel panorama culturale e il valore della progettazione presentata. Anche per quanto riguarda le spese di investimento si sposta l’attenzione dai progetti ai soggetti riconoscendo a quelli che operano con continuità da più anni per la valorizzazione del patrimonio culturale condizioni più favorevoli rispetto agli anni precedenti per la realizzazione di progetti che dovranno comunque rispondere a tutte le necessarie specifiche tecniche. 
Le disposizioni di salvaguardia del Sistema culturale piemontese, oltre che alla legge regionale 11/2018, si applicano anche alle leggi regionali del comparto Cultura elencate al Capo III, articolo 54, comma 2, della l.r. 13/2020. 

PARTE PRIMA 
Art 17 
(Sostegno all’associazionismo e all’indotto del settore culturale Solidarietà Cultura) 
Definizione delle procedure e dei criteri per la concessione del bonus una tantum a fondo perduto 
L’art 17 (Sostegno all’associazionismo e all’indotto del settore culturale - Solidarietà Cultura) della l.r. 13/2020 stabilisce che per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali sul territorio piemontese nella fase di post emergenza da Covid-19, è autorizzata la concessione di un “bonus” una tantum a fondo perduto non superiore a euro 4.000,00, per un totale complessivo di euro 3.000.000,00, a favore dei soggetti del comparto che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e dell’indotto a supporto delle attività del comparto. 
Le procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 
In tal modo la l.r. 13/2020 consente di intervenire sia, con le disposizioni di cui agli artt. 54 e 55, a favore delle progettualità e dei soggetti che nelle annualità precedenti hanno superato il vaglio di una o più selezioni mediante bando di finanziamento, sia, con l’art. 17, a favore delle iniziative e dei soggetti privi di tali requisiti, garantendo un ampio raggio di intervento e sostegno. 
L’accesso al Bonus Cultura previsto dall’art. 17 è incompatibile con l’accesso ai benefici previsti agli artt. 54 e 55. 
Al fine di intervenire a sostegno di un’ampia platea di soggetti costituiti in forma singola o associata, il bonus viene quantificato in euro 700,00 per lavoratori autonomi e in euro 1.000,00 per i soggetti costituiti in forma di associazione o di altra tipologia di ente non lucrativo di diritto privato o di impresa. 
Destinatari Possono accedere al bonus le seguenti tipologie di soggetti, che svolgano attività in modo esclusivo o comunque prevalente nel comparto culturale: 1) soggetti del comparto aventi sede legale e operativa in Piemonte, che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) Enti no profit, Enti del Terzo Settore, Associazioni culturali, Fondazioni, Cooperative e Associazioni temporanee di scopo i cui Statuti contemplino il perseguimento di finalità culturali, che operano in campo culturale e dello spettacolo; 
2) imprese e operatori aventi sede legale e operativa in Piemonte alla data di entrata in vigore della legge 13/2020 e che operano nei settori dell’indotto a supporto delle attività culturali, che rientrino nei seguenti codici ATECO prevalenti o primari: 
59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 
74.10.2 Attività dei disegnatori grafici 
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 
74.20 Attività fotografiche 
74.30 Traduzione e interpretariato 
79.90.2 Guide turistiche 
82.30 Organizzazione di convegni e fiere 
85.52 Formazione culturale 
90.01 Rappresentazioni artistiche 
90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03 Creazioni artistiche e letterarie 
90.04 Gestione di strutture artistiche 
91.01 Attività di biblioteche e archivi 
91.02 Attività di musei 
91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
93.19.92 Guide alpine 
94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (escluse quelle che fanno somministrazione e che sono già beneficiarie di Bonus Piemonte) 
Procedimento 
Come per il Bonus Piemonte di cui alla l.r. 12/2020, è prevista l’erogazione del bonus attraverso modalità a sportello, da parte di Finpiemonte, dalla data di pubblicazione dell’Avviso sino al 31 ottobre 2020. 
PARTE SECONDA 
Art. 55 (Principi generali) Definizione delle modalità e dei criteri per l’assegnazione dei sostegni economici per l’anno 2020 
Premessa 
Il quadro normativo scaturente dall'innesto della l.r. 13/2020 sulla vigente LR n. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) consente una rimodulazione, una semplificazione e un adattamento degli strumenti di intervento al quadro emergenziale e alla fase della ripartenza. 
L’art. 55 comma 1 della l.r. 13/2020 prevede espressamente che possono essere utilizzati gli strumenti di intervento già contemplati dall’art. 7 della lr 11/2018. In particolare, con riferimento agli interventi di sostegno a soggetti terzi, gli strumenti sono sintetizzabili in: 
a) partecipazioni in enti culturali; 
b) convenzionamento e sottoscrizione di accordi; 
c) sostegno attraverso l’assegnazione di contributi; 
d) sostegno attraverso strumenti finanziari. 
Su tutte le modalità, governano i seguenti principi generali, individuati dall’art. 55 : 
a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tenga conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell’attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio; b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l’anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati; c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b); d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione; e) modalità di quantificazione dell’intervento di sostegno ispirate al principio della storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c) e tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati; f) modalità di quantificazione dell’intervento di sostegno relative a ambiti tematici legati all’emergenza COVID-19; 
In coerenza coi principi generali, le relazioni e i bilanci di progetto sono impostati sulla seguente articolazione, che viene applicata su tutte le linee e modalità di intervento: 
1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza; 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali (per quegli ambiti non fondati esclusivamente sul volontariato); 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza. I bilanci di progetto dovranno vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3). 
Sono esclusi dalle presenti disposizioni i contributi erogati in base a convenzioni o accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina in essi contenuta, i contributi assegnati per acquisto di materiale bibliografico di cui all’art. 21, i contributi ai sistemi bibliotecari regionali di cui all’art. 22, i contributi agli istituti culturali di rilievo regionale di cui all’art. 26 e i contributi per l’editoria di cui agli artt. 28-29 della legge 11/2018. 
A) Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte 
Il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte viene definito da specifiche convenzioni che si basano su un progetto per il 2020 coerente con la contingente situazione emergenziale e che accolga pertanto le tre aree di attività individuate in Premessa. 
B) Convenzioni e Accordi 
Si intendono limitare in modo significativo i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte. Gli eventuali accordi di collaborazione e di convenzione devono essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta regionale. 
In attesa che il Programma triennale della cultura 2022/2024 definisca e reimposti le diverse modalità di intervento della Regione in ambito culturale, si intende comunque, come fase transitoria, prevedere nel corrente anno un Avviso pubblico di finanziamento destinato a quei soggetti che nel biennio 2018/2019, nell’ambito del Programma di Attività 2018/2020, hanno vista riconosciuta dalla Giunta Regionale una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto di convenzione
Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, l’Avviso darà come esito l’assegnazione di un contributo di importo massimo di euro 120.000,00 a fronte di un programma di attività articolato secondo le tre linee sopra individuate. 
Vengono applicate, per quanto compatibili, le modalità di assegnazione dei contributi e di rendicontazione individuate nei successivi paragrafi C) e D). 
C) Avvisi pubblici di finanziamento 
Gli Avvisi pubblici di finanziamento relativi alle linee di intervento di cui alla l.r. 11/2018 sono ispirati a una significativa semplificazione della fase di valutazione delle domande e di definizione degli importi. 
Nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 55 comma 1, i criteri di intervento sono così definiti: 
a) il principio della storicità, inteso in riferimento agli avvisi pubblici di finanziamento del triennio 2017-2019: hanno titolo a presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno in uno degli anni del triennio 2017-2019 si trovino in una delle seguenti condizioni, riferite al bando in cui intendono concorrere: 
1) assegnatari del contributo regionale; 
2) assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100, pur in assenza della assegnazione del contributo regionale e a prescindere dalla motivazione della mancata concessione (ad esempio risorse nel frattempo esaurite, importo spettante inferiore alla soglia minima di contribuzione). 
In tal modo la platea dei soggetti richiedenti sarà costituita da organizzazioni che hanno dimostrato capacità progettuale tale da superare nell’ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai bandi, che hanno costituito una valida base di lavoro. Coloro che non potranno accedere ai bandi “ordinari” potranno comunque avere accesso ai bonus previsti dal “Fondo Solidarietà Cultura” descritto nella Parte Prima. 
L’accesso ai benefici previsti dagli artt. 54 e 55 è incompatibile con l’accesso al Bonus Cultura di cui all’art. 17; 
b) l'importo ammissibile non può superare l'importo del contributo (o della somma dei contributi, nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di più contributi in uno degli anni del triennio precedente) più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata concessione, ad esempio per esaurimento delle risorse) nel triennio 2017-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse, il limite massimo richiedibile non potrà comunque essere superiore a 120.000,00 euro; 
c) la relazione illustrativa del programma 2020 è impostata secondo le tre tipologie di attività già riportate nella Premessa. Sono ammessi programmi di attività riferiti all’anno solare 2020, salvo ambiti che per loro natura sono caratterizzati inevitabilmente dallo scavalco fra gli anni 2020/2021, quali ad esempio attività che seguono il calendario scolastico e, tenuto conto delle loro caratteristiche e peculiarità, attività concernenti biblioteche, archivi e promozione del libro e della lettura. Tali tipologie di attività si potranno concludere entro il 30 giugno 2021, purché una parte significativa degli stessi sia realizzata nell’anno 2020; 
d) in coerenza coi contenuti del programma di attività, il bilancio preventivo può comprendere: il costo del lavoro dipendente così come di quello dei collaboratori esterni; i costi delle attività svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di quelle realizzate a distanza; i costi relativi alle attività interne volte a fronteggiare l’emergenza, quali interventi di sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del personale, gestione dei rapporti col pubblico; costi riferiti ad attività svolte nel 2020 (salvo le eccezioni sopra specificate) per predisporre il riavvio delle attività; 
e) nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze riferite ad un ambito di intervento, le risorse disponibili per il medesimo risultassero insufficienti, ogni importo viene ridotto proporzionalmente, in modo che la sommatoria dei contributi assegnabili trovi capienza nelle risorse disponibili; 
f) ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino ammissibili a finanziamento è assegnato un contributo minimo pari a euro 2.000,00. La parte restante viene assegnata sulla base della richiesta dei soggetti beneficiari, nei limiti sopra precisati e nel limite delle risorse disponibili, secondo il meccanismo di cui alle lettere Cb) e Ce). 
D) Deroghe per l’anno 2020 alle disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione dei contributi concessi in materia di cultura mediante gli avvisi pubblici di finanziamento di cui alle lettere B) e C) 
La D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019, ha approvato le disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi a favore, fra gli altri, del comparto cultura. Nel confermare le disposizioni contenute in tale atto deliberativo, si stabilisce per l’anno 2020 l’adozione delle seguenti deroghe (i punti qui di seguito citati fanno riferimento a quelli contenuti nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019). 
Modalità di presentazione delle istanze di assegnazione dei contributi 
Rispetto a quanto disposto dal punto 7.5 - che è confermato nelle restanti parti – per l’anno 2020 non va prodotto l’ultimo bilancio consuntivo del soggetto richiedente, approvato dall’organo competente a norma di statuto, unitamente al relativo verbale. 
Modalità di assegnazione e utilizzo dei contributi 
1) l’ammontare del contributo in spesa corrente, stabilito al punto 8.1, non può superare il 70%, anziché l’attuale 50%, delle spese ritenute ammissibili a preventivo, fatta salva diversa disposizione di legge o di regolamento; 2) in merito a quanto stabilito al punto 8.2, al fine di ottimizzare il riparto delle risorse disponibili e di evitarne la dispersione e l’impiego scarsamente efficace, nonché effetti di cumulo, un soggetto può presentare un'unica domanda su uno solo degli avvisi pubblici di finanziamento in materia di cultura attivati nell’anno 2020; 3) in coerenza con i principi generali stabiliti dall’art. 55 della l.r. 13/2020 e alla precedente lettera C), le disposizioni recate dal punto 8.5, relative ai limiti di utilizzo del contributo regionale per spese generali e di funzionamento, sono sostituite dalla seguenti: - stante la straordinarietà dell’annualità 2020, il contributo regionale è utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità, sia le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza dell’utilizzo per le attività di cui ai punti 1) e 3) della Premessa. Le disposizioni non coerenti con il principio ora enunciato, sia in sede di presentazione e valutazione dell’istanza, sia in sede di rendicontazione, sono disapplicate. 
Modalità di liquidazione del contributo 
Con riferimento al punto 9.2, che prevede che la quota di anticipo venga liquidata a favore del soggetto beneficiario successivamente all’invio della comunicazione di assegnazione del contributo, secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, si stabilisce che la liquidazione di tale quota per l’anno 2020 non è subordinata all’avvenuta liquidazione della quota a saldo dell’eventuale precedente contributo, assegnato in relazione al medesimo ambito di attività. 
Criteri generali di rendicontazione dei contributi assegnati 
a) con riferimento a quanto previsto al punto 10.2, qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione, di cui al punto 10.1, deve preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore competente, che la può autorizzare, anziché con provvedimento, come attualmente previsto, con comunicazione da inviare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; b) con riferimento a quanto previsto al punto 10.4, la disposizione recata dalla lettera c) è sostituita dalla seguente: elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario. La deroga concessa concerne l’eliminazione del tetto del 20% del contributo regionale utilizzabile per le spese generali e di funzionamento; c) a consuntivo l’ammontare del contributo regionale deve rispettare il limite massimo del 70% dei costi complessivi del progetto, così come stabilito per il preventivo; d) anche a consuntivo le spese esposte devono vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui ai punti 1) e 3) della Premessa. 
Contributi per investimenti 
Modalità di rendicontazione del contributo. 
Con riferimento alle modalità di rendicontazione dei contributi concessi nell’anno 2020, nel rendiconto per categorie di spesa di cui al punto 17.4, lettera b) tra le voci di spesa possono essere ricomprese quelle per l’attivazione della fideiussione. 
Con riferimento al punto 17.6. si stabilisce che la percentuale del contributo concesso dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione va rispettata con una tolleranza del 20% (senza superare l’80%) in sede di rendicontazione, procedendo in caso contrario alla proporzionale riduzione del contributo, salvo quanto diversamente disposto da leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta regionale o bandi. 

Criteri di rendicontazione dei contributi assegnati nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 55 della legge regionale 13/2020 a favore di Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte Si confermano le disposizioni in materia di presentazione delle istanze e di rendicontazione recate dai punti 21 e 22 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, come in ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019. 

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