Vittoria Poggio e Alberto Cirio in modalità anti-covid |
Una partita di giro
A proposito del contributo straordinario (fino a un massimo di 4 mila euro per soggetto) alle associazioni di base e alle micro imprese dell'indotto culturale che di solito non riescono ad accedere ai finanziamenti regionali, ho già sottolineato che si tratta di una partita di giro senza gran frutto: la dotazione del fondo è di 3 milioni di euro, in gran parte recuperati con il taglio lineare del 5 per cento dei contributi regionali alle fondazioni culturali partecipate. Ora: tagliare il 5 per cento al Museo del Cinema, al Castello di Rivoli, al Regio (per la serie piove sempre sul bagnato...), al Circolo dei Lettori e via dicendo, in un'annata già così difficile e con gli in cassi ridotti al minimo, per destinare quei soldi ai piccoli operatori e a lavoratori autonomi del settore, è un bel gesto populista (togliere ai ricchi per dare ai poveri) e probabilmente premiante sul piano del consenso. Però, in seguito al taglio le grandì fondazioni dovranno proporzionalmente ridurre le attività per le quali ricorrevano abitualmente alla collaborazione delle piccole associazioni e dei lavoratori autonomi (attori, tecnici, guide, videomakers e via dicendo). I quali così avranno il loro assegnetto, ma perderanno commesse. Pagati ma senza lavoro. Una specie di reddito di cittadinanza, insomma, in salsa centrodestra. E vabbé.
Il criterio di storicità
Apprezzabile invece il criterio adottato per i bandi ordinari, quelli per le sovvenzione ex legge 11/2018: come promesso, si adotterà un criterio di storicità, per premiare - secondo l'impegno preso a suo tempo dalla Vittoriona Poggio - "i soggetti più che i progetti" ("organizzazioni che hanno dimostrato capacità progettuale tale da superare nell’ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai bandi") in un anno che di progetti se ne sono potuti realizzare pochini.
La stretta sulle convenzioni
Poi c'è il problema del tetto di 120 mila euro per i contributi ai soggetti privati che hanno con la Regione un rapporto di convenzione. Per alcuni, che di norma ricevono cifre superiori, proporzionali ai costi delle iniziative e del mantenimento delle strutture, sarà una mazzata notevole, in un momento già difficile. Forse un po' meno grave per i festival che non si sono realizzati (ma che devono comunque sostenere i costi di gestione), ma pesantissimo per musei come la Fondazione Sandretto e la Fondazione Pistoletto. E in prospettiva futura mi suona inquietante il passaggio dove si annuncia che "si intendono limitare in modo significativo i rapporti in convenzione con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione Piemonte".
Non so a voi: a me mette un brividino, chissà perché...
Ad ogni modo, questa è la bozza della legge. Dateci un'occhiata, e fatevi un'idea vostra.
Legge
regionale 29 maggio 2020, n. 13 Interventi di sostegno finanziario e
di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19
Definizione
delle procedure, delle modalità e dei criteri per l’assegnazione
dei sostegni economici per l’anno 2020 in ambito culturale
La
normativa regionale in materia di beni e attività culturali ha
determinato nel 2018 il raggiungimento di un importante traguardo con
l’approvazione della legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018
(Disposizioni coordinate in materia di cultura). A partire dalla metà
del mese di febbraio e con una rapida progressione, l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha drammaticamente portato, fra le molte,
nefaste conseguenze, al blocco totale delle attività del comparto
culturale, interrompendo altresì il proficuo percorso di
consultazione e partecipazione avviato con i Tavoli della Cultura, il
cui sbocco finale sarebbe stato l’approvazione, entro il 30
novembre 2020, del Programma Triennale della Cultura per il triennio
2021/2023, che doveva ridisegnare indirizzi e modalità di intervento
della politica culturale della Regione Piemonte. Con l’inserimento
delle disposizioni in materia di cultura all’interno della l.r.
13/2020 si è volutamente inteso richiamare, in una logica di
continuità, seppur pesantemente condizionata dall’emergenza in
atto, le finalità, i principi e gli obiettivi contenuti nella legge
regionale 1° agosto 2018, n. 11, sottolineando in particolare il
valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione,
di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle
comunità territoriali. La difesa di tali obiettivi e principi in un
anno così profondamente segnato dall’emergenza sanitaria pone come
priorità assoluta la salvaguardia del sistema culturale piemontese
e, al suo interno, delle strutture culturali e conseguentemente dei
lavoratori del comparto, attivando un meccanismo che riconosca le
spese di struttura e le attività comunque realizzate, anche senza un
esito finale aperto al pubblico, ma comunque finalizzate al
consolidamento o alla ridefinizione organizzativa delle proprie
strutture, alle nuove progettualità e alla ripartenza delle
attività. In tal modo, si sposta l’attenzione dai progetti ai
soggetti, che dovranno comunque ridefinire e reinterpretare il
proprio ruolo nel contesto mutato e presentare un programma delle
attività svolte o da svolgere nell’anno di riferimento e un
bilancio che registrerà un’incidenza maggiore rispetto al passato
relativamente ai costi di struttura, ricercando un equa mediazione
tra la storicità della presenza operativa nel panorama culturale e
il valore della progettazione presentata. Anche per quanto riguarda
le spese di investimento si sposta l’attenzione dai progetti ai
soggetti riconoscendo a quelli che operano con continuità da più
anni per la valorizzazione del patrimonio culturale condizioni più
favorevoli rispetto agli anni precedenti per la realizzazione di
progetti che dovranno comunque rispondere a tutte le necessarie
specifiche tecniche.
Le
disposizioni di salvaguardia del Sistema culturale piemontese, oltre
che alla legge regionale 11/2018, si applicano anche alle leggi
regionali del comparto Cultura elencate al Capo III, articolo 54,
comma 2, della l.r. 13/2020.
PARTE
PRIMA
Art
17
(Sostegno
all’associazionismo e all’indotto del settore culturale
Solidarietà Cultura)
Definizione
delle procedure e dei criteri per la concessione del bonus una tantum
a fondo perduto
L’art
17 (Sostegno all’associazionismo e all’indotto del settore
culturale - Solidarietà Cultura) della l.r. 13/2020 stabilisce che
per favorire la salvaguardia e il riavvio delle attività culturali
sul territorio piemontese nella fase di post emergenza da Covid-19, è
autorizzata la concessione di un “bonus” una tantum a fondo
perduto non superiore a euro 4.000,00, per un totale complessivo di
euro 3.000.000,00, a favore dei soggetti del comparto che non hanno
accesso ai contributi ordinari assegnati ai sensi della legge
regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia
di cultura), alle imprese e agli operatori aventi sede legale e
operativa nella Regione Piemonte e che operano in ambito culturale e
dell’indotto a supporto delle attività del comparto.
Le
procedure e i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti
dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente.
In
tal modo la l.r. 13/2020 consente di intervenire sia, con le
disposizioni di cui agli artt. 54 e 55, a favore delle progettualità
e dei soggetti che nelle annualità precedenti hanno superato il
vaglio di una o più selezioni mediante bando di finanziamento, sia,
con l’art. 17, a favore delle iniziative e dei soggetti privi di
tali requisiti, garantendo un ampio raggio di intervento e sostegno.
L’accesso
al Bonus Cultura previsto dall’art. 17 è incompatibile con
l’accesso ai benefici previsti agli artt. 54 e 55.
Al
fine di intervenire a sostegno di un’ampia platea di soggetti
costituiti in forma singola o associata, il bonus viene quantificato
in euro 700,00 per lavoratori autonomi e in euro 1.000,00 per i
soggetti costituiti in forma di associazione o di altra tipologia di
ente non lucrativo di diritto privato o di impresa.
Destinatari
Possono
accedere al bonus le seguenti tipologie di soggetti, che svolgano
attività in modo esclusivo o comunque prevalente nel comparto
culturale: 1) soggetti del comparto aventi sede legale e operativa in
Piemonte, che non hanno accesso ai contributi ordinari assegnati ai
sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni
coordinate in materia di cultura) Enti no profit, Enti del Terzo
Settore, Associazioni culturali, Fondazioni, Cooperative e
Associazioni temporanee di scopo i cui Statuti contemplino il
perseguimento di finalità culturali, che operano in campo culturale
e dello spettacolo;
2)
imprese e operatori aventi sede legale e operativa in Piemonte alla
data di entrata in vigore della legge 13/2020 e che operano nei
settori dell’indotto a supporto delle attività culturali, che
rientrino nei seguenti codici ATECO prevalenti o primari:
59.11
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi
59.12
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi
59.13
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi
59.20
Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
74.10.2
Attività dei disegnatori grafici
74.10.29
Altre attività dei disegnatori grafici
74.20
Attività fotografiche
74.30
Traduzione e interpretariato
79.90.2
Guide turistiche
82.30
Organizzazione di convegni e fiere
85.52
Formazione culturale
90.01
Rappresentazioni artistiche
90.02
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03
Creazioni artistiche e letterarie
90.04
Gestione di strutture artistiche
91.01
Attività di biblioteche e archivi
91.02
Attività di musei
91.03
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
93.19.92
Guide alpine
94.99.2
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi
e la coltivazione di hobby (escluse quelle che fanno somministrazione
e che sono già beneficiarie di Bonus Piemonte)
Procedimento
Come
per il Bonus Piemonte di cui alla l.r. 12/2020, è prevista
l’erogazione del bonus attraverso modalità a sportello, da parte
di Finpiemonte, dalla data di pubblicazione dell’Avviso sino al 31
ottobre 2020.
PARTE
SECONDA
Art.
55 (Principi generali) Definizione delle modalità e dei criteri per
l’assegnazione dei sostegni economici per l’anno 2020
Premessa
Il
quadro normativo scaturente dall'innesto della l.r. 13/2020 sulla
vigente LR n. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)
consente una rimodulazione, una semplificazione e un adattamento
degli strumenti di intervento al quadro emergenziale e alla fase
della ripartenza.
L’art.
55 comma 1 della l.r. 13/2020 prevede espressamente che possono
essere utilizzati gli strumenti di intervento già contemplati
dall’art. 7 della lr 11/2018. In particolare, con riferimento agli
interventi di sostegno a soggetti terzi, gli strumenti sono
sintetizzabili in:
a)
partecipazioni in enti culturali;
b)
convenzionamento e sottoscrizione di accordi;
c)
sostegno attraverso l’assegnazione di contributi;
d)
sostegno attraverso strumenti finanziari.
Su
tutte le modalità, governano i seguenti principi generali,
individuati dall’art. 55 :
a)
sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa
dei livelli occupazionali, che tenga conto non solo delle attività
pubbliche, ma anche dell’attività interna volta a gestire e
superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il
riavvio; b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto
costi per la realizzazione di iniziative culturali per l’anno 2020,
in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e
professionale di soggetti privati; c) sostegno concesso a fronte
della presentazione di un programma annuale di attività e interventi
che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b); d)
modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti
amministrativi ispirate a principi di semplificazione; e) modalità
di quantificazione dell’intervento di sostegno ispirate al
principio della storicità in relazione ai contenuti del programma di
cui alla lettera c) e tale da dimostrare la continuità operativa dei
soggetti interessati; f) modalità di quantificazione dell’intervento
di sostegno relative a ambiti tematici legati all’emergenza
COVID-19;
In
coerenza coi principi generali, le relazioni e i bilanci di progetto
sono impostati sulla seguente articolazione, che viene applicata su
tutte le linee e modalità di intervento:
1)
attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o
con modalità a distanza; 2) attività interna di riorganizzazione
per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli
occupazionali (per quegli ambiti non fondati esclusivamente sul
volontariato); 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza. I
bilanci di progetto dovranno vedere una prevalenza di costi imputati
alle attività di cui ai punti 1) e 3).
Sono
esclusi dalle presenti disposizioni i contributi erogati in base a
convenzioni o accordi, per i quali si fa riferimento alla disciplina
in essi contenuta, i contributi assegnati per acquisto di materiale
bibliografico di cui all’art. 21, i contributi ai sistemi
bibliotecari regionali di cui all’art. 22, i contributi agli
istituti culturali di rilievo regionale di cui all’art. 26 e i
contributi per l’editoria di cui agli artt. 28-29 della legge
11/2018.
A)
Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte
Il
sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla
Regione Piemonte viene definito da specifiche convenzioni che si
basano su un progetto per il 2020 coerente con la contingente
situazione emergenziale e che accolga pertanto le tre aree di
attività individuate in Premessa.
B)
Convenzioni e Accordi
Si
intendono limitare in modo significativo i rapporti in convenzione
con soggetti culturali di diritto privato che non vedono la
partecipazione diretta o il controllo da parte della Regione
Piemonte. Gli eventuali accordi di collaborazione e di convenzione
devono essere individuati e motivati con provvedimenti della Giunta
regionale.
In
attesa che il Programma triennale della cultura 2022/2024 definisca e
reimposti le diverse modalità di intervento della Regione in ambito
culturale, si intende comunque, come fase transitoria, prevedere nel
corrente anno un Avviso pubblico di finanziamento destinato a quei
soggetti che nel biennio 2018/2019, nell’ambito del Programma di
Attività 2018/2020, hanno vista riconosciuta dalla Giunta Regionale
una caratteristica di eccellenza e specificità tramite un rapporto
di convenzione.
Al
fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse,
l’Avviso darà come esito l’assegnazione di un contributo di
importo massimo di euro 120.000,00 a fronte di un programma di
attività articolato secondo le tre linee sopra individuate.
Vengono
applicate, per quanto compatibili, le modalità di assegnazione dei
contributi e di rendicontazione individuate nei successivi paragrafi
C) e D).
C)
Avvisi pubblici di finanziamento
Gli
Avvisi pubblici di finanziamento relativi alle linee di intervento di
cui alla l.r. 11/2018 sono ispirati a una significativa
semplificazione della fase di valutazione delle domande e di
definizione degli importi.
Nel
rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 55 comma 1, i
criteri di intervento sono così definiti:
a)
il principio della storicità, inteso in riferimento agli avvisi
pubblici di finanziamento del triennio 2017-2019: hanno titolo a
presentare la richiesta di contributo nel 2020 i soggetti che almeno
in uno degli anni del triennio 2017-2019 si trovino in una delle
seguenti condizioni, riferite al bando in cui intendono concorrere:
1)
assegnatari del contributo regionale;
2)
assegnatari di un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100, pur in
assenza della assegnazione del contributo regionale e a prescindere
dalla motivazione della mancata concessione (ad esempio risorse nel
frattempo esaurite, importo spettante inferiore alla soglia minima di
contribuzione).
In
tal modo la platea dei soggetti richiedenti sarà costituita da
organizzazioni che hanno dimostrato capacità progettuale tale da
superare nell’ultimo triennio la fase di valutazione prevista dai
bandi, che hanno costituito una valida base di lavoro. Coloro che non
potranno accedere ai bandi “ordinari” potranno comunque avere
accesso ai bonus previsti dal “Fondo Solidarietà Cultura”
descritto nella Parte Prima.
L’accesso
ai benefici previsti dagli artt. 54 e 55 è incompatibile con
l’accesso al Bonus Cultura di cui all’art. 17;
b)
l'importo ammissibile non può superare l'importo del contributo (o
della somma dei contributi, nel caso in cui il richiedente abbia
beneficiato di più contributi in uno degli anni del triennio
precedente) più elevato ricevuto o previsto (nel caso di mancata
concessione, ad esempio per esaurimento delle risorse) nel triennio
2017-2019. Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle
risorse, il limite massimo richiedibile non potrà comunque essere
superiore a 120.000,00 euro;
c)
la relazione illustrativa del programma 2020 è impostata secondo le
tre tipologie di attività già riportate nella Premessa. Sono
ammessi programmi di attività riferiti all’anno solare 2020, salvo
ambiti che per loro natura sono caratterizzati inevitabilmente dallo
scavalco fra gli anni 2020/2021, quali ad esempio attività che
seguono il calendario scolastico e, tenuto conto delle loro
caratteristiche e peculiarità, attività concernenti biblioteche,
archivi e promozione del libro e della lettura. Tali tipologie di
attività si potranno concludere entro il 30 giugno 2021, purché una
parte significativa degli stessi sia realizzata nell’anno 2020;
d)
in coerenza coi contenuti del programma di attività, il bilancio
preventivo può comprendere: il costo del lavoro dipendente così
come di quello dei collaboratori esterni; i costi delle attività
svolte in spazi pubblici, anche non convenzionali, così come di
quelle realizzate a distanza; i costi relativi alle attività interne
volte a fronteggiare l’emergenza, quali interventi di
sanificazione, adeguamento degli spazi (con esclusione di interventi
strutturali e di acquisto di beni durevoli), formazione del
personale, gestione dei rapporti col pubblico; costi riferiti ad
attività svolte nel 2020 (salvo le eccezioni sopra specificate) per
predisporre il riavvio delle attività;
e)
nel caso in cui, al termine dell'istruttoria di tutte le istanze
riferite ad un ambito di intervento, le risorse disponibili per il
medesimo risultassero insufficienti, ogni importo viene
ridotto proporzionalmente, in modo che la sommatoria dei contributi
assegnabili trovi capienza nelle risorse disponibili;
f)
ai soggetti che al termine della fase istruttoria risultino
ammissibili a finanziamento è assegnato un contributo minimo pari a
euro 2.000,00. La parte restante viene assegnata sulla base della
richiesta dei soggetti beneficiari, nei limiti sopra precisati e nel
limite delle risorse disponibili, secondo il meccanismo di cui alle
lettere Cb) e Ce).
D)
Deroghe per l’anno 2020 alle disposizioni in materia di
presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione dei
contributi concessi in materia di cultura mediante gli avvisi
pubblici di finanziamento di cui alle lettere B) e C)
La
D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, in ultimo modificata con la
D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019, ha approvato le disposizioni in
materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione,
liquidazione, controllo dei contributi concessi a favore, fra gli
altri, del comparto cultura. Nel confermare le disposizioni contenute
in tale atto deliberativo, si stabilisce per l’anno 2020 l’adozione
delle seguenti deroghe (i punti qui di seguito citati fanno
riferimento a quelli contenuti nell’Allegato 1 alla D.G.R. n.
58-5022 dell’8 maggio 2017, in ultimo modificata con la D.G.R. n.
47-8828 del 18 aprile 2019).
Modalità
di presentazione delle istanze di assegnazione dei contributi
Rispetto
a quanto disposto dal punto 7.5 - che è confermato nelle restanti
parti – per l’anno 2020 non va prodotto l’ultimo bilancio
consuntivo del soggetto richiedente, approvato dall’organo
competente a norma di statuto, unitamente al relativo verbale.
Modalità
di assegnazione e utilizzo dei contributi
1)
l’ammontare del contributo in spesa corrente, stabilito al punto
8.1, non può superare il 70%, anziché l’attuale 50%, delle spese
ritenute ammissibili a preventivo, fatta salva diversa disposizione
di legge o di regolamento; 2) in merito a quanto stabilito al punto
8.2, al fine di ottimizzare il riparto delle risorse disponibili e di
evitarne la dispersione e l’impiego scarsamente efficace, nonché
effetti di cumulo, un soggetto può presentare un'unica domanda su
uno solo degli avvisi pubblici di finanziamento in materia di cultura
attivati nell’anno 2020; 3) in coerenza con i principi generali
stabiliti dall’art. 55 della l.r. 13/2020 e alla precedente lettera
C), le disposizioni recate dal punto 8.5, relative ai limiti di
utilizzo del contributo regionale per spese generali e di
funzionamento, sono sostituite dalla seguenti: - stante la
straordinarietà dell’annualità 2020, il contributo regionale è
utilizzato per sostenere sia le spese correlate alla progettualità,
sia le spese generali e di funzionamento, fatta salva la prevalenza
dell’utilizzo per le attività di cui ai punti 1) e 3) della
Premessa. Le disposizioni non coerenti con il principio ora
enunciato, sia in sede di presentazione e valutazione dell’istanza,
sia in sede di rendicontazione, sono disapplicate.
Modalità
di liquidazione del contributo
Con
riferimento al punto 9.2, che prevede che la quota di anticipo venga
liquidata a favore del soggetto beneficiario successivamente
all’invio della comunicazione di assegnazione del contributo,
secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente,
si stabilisce che la liquidazione di tale quota per l’anno 2020 non
è subordinata all’avvenuta liquidazione della quota a saldo
dell’eventuale precedente contributo, assegnato in relazione al
medesimo ambito di attività.
Criteri
generali di rendicontazione dei contributi assegnati
a)
con riferimento a quanto previsto al punto 10.2, qualora il soggetto
beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di
presentazione della rendicontazione, di cui al punto 10.1, deve
preventivamente richiedere e motivare la proroga al Settore
competente, che la può autorizzare, anziché con provvedimento, come
attualmente previsto, con comunicazione da inviare entro 15 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta; b) con riferimento a
quanto previsto al punto 10.4, la disposizione recata dalla lettera
c) è sostituita dalla seguente: elenco dettagliato dei
giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell’importo del
contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa
esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione
contabile agli atti del soggetto beneficiario. La deroga concessa
concerne l’eliminazione del tetto del 20% del contributo regionale
utilizzabile per le spese generali e di funzionamento; c) a
consuntivo l’ammontare del contributo regionale deve rispettare il
limite massimo del 70% dei costi complessivi del progetto, così come
stabilito per il preventivo; d) anche a consuntivo le spese esposte
devono vedere una prevalenza di costi imputati alle attività di cui
ai punti 1) e 3) della Premessa.
Contributi
per investimenti
Modalità
di rendicontazione del contributo.
Con
riferimento alle modalità di rendicontazione dei contributi concessi
nell’anno 2020, nel rendiconto per categorie di spesa di cui al
punto 17.4, lettera b) tra le voci di spesa possono essere ricomprese
quelle per l’attivazione della fideiussione.
Con
riferimento al punto 17.6. si stabilisce che la percentuale del
contributo concesso dalla Regione Piemonte in sede di assegnazione va
rispettata con una tolleranza del 20% (senza superare l’80%) in
sede di rendicontazione, procedendo in caso contrario alla
proporzionale riduzione del contributo, salvo quanto diversamente
disposto da leggi, regolamenti, deliberazioni della Giunta regionale
o bandi.
Criteri
di rendicontazione dei contributi assegnati nell’anno 2020 ai sensi
dell’art. 55 della legge regionale 13/2020 a favore di Enti
culturali partecipati dalla Regione Piemonte Si
confermano le disposizioni in materia di presentazione delle istanze
e di rendicontazione recate dai punti 21 e 22 dell’Allegato 1 della
D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, come in ultimo modificata con
la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019.
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