Sono ventotto le leggi regionali abrogate con il disegno di legge regionale approvato oggi dal Consiglio regionale: un nuovo testo unico per la cultura fortemente voluto dalla Giunta regionale con il duplice obiettivo di aggiornare l’impianto normativo vigente – che ha “un’età media” di oltre trent’anni -, portandolo in sintonia con lo scenario attuale e, allo stesso tempo, dare al comparto uno strumento unico sulla base del quale poter sviluppare le politiche regionali in materia culturale in modo articolato ma allo stesso tempo in una dimensione di unitarietà a trasversalità.
La legge è frutto di un intenso e articolato percorso di confronto con gli operatori e con le associazioni di categoria, in particolare nel corso degli Stati generali della cultura del 2016. Il testo unico approvato oggi costituisce pertanto la sintesi della grande mole di contributi emersi dal dibattito che non solo ha accompagnato gli Stati generali, ma anche la successiva discussione in Consiglio regionale. Una norma nuova, dunque, ma nella quale confluiscono – venendo superate e sviluppate – le previsioni normative che erano finora contenute in decine di leggi distinte.
Tra i temi principali contenuti nella legge vi sono: la definizione della cultura quale generatrice di un significativo valore economico, una programmazione triennale del settore e delle risorse e il ruolo della Regione in materia di politiche culturali.
Nei primi articoli della legge viene infatti ridefinito il ruolo della cultura: non solo salvaguardia della tradizione materiale e immateriale, ma motore di sviluppoper il singolo e la comunità. Una nuova definizione frutto dell’evoluzione del comparto, in particolare nell’ultimo decennio, che, complice anche il mutato scenario socio-economico, ha provato quanto la cultura (intesa nel suo complesso, dalla valorizzazione del patrimonio architettonico alla promozione delle attività) costituisca uno dei principali elementi attrattivi del Piemonte, anche rispetto al mercato turistico nazionale e internazionale. Un ruolo, quello della cultura, sempre più interconnesso ad altri settori: per questo tra le finalità individuate dalla legge è stata individuata anche l’integrazione fra le politiche culturali e altri ambiti dell’intervento regionale, con particolare riferimento, oltre alla valorizzazione turistica, allo sviluppo economico, al governo del territorio, alla salvaguardia e promozione dei paesaggi culturali.
Un vero e proprio cambio di paradigma che si accompagna anche a nuovi strumenti di programmazione: il disegno di legge prevede infatti, come cuore della politica regionale in ambito culturale, un Programma triennale della cultura, che definisce obiettivi, priorità strategiche, linee guida di intervento, a cui si affianca una coerente programmazione pluriennale delle risorse, con la costituzione di un nuovo Fondo per la cultura, articolato in spesa corrente e spesa per investimenti. Strumenti, questi, essenziali per dare al comparto culturale certezza di risorse sul medio periodo, sulla base delle quali poter progettare le proprie attività.
“Con questo nuovo testo unico dotiamo il settore culturale di uno strumento unitario e completo, che supera la frammentarietà delle leggi pre-esistenti affermando una visione, e riconoscendo all’interno di questo ambito non solo i beni culturali e dello spettacolo, ma anche l’importante patrimonio costituito da cultura immateriale, enogastronomia e paesaggio e il valore economico che rappresenta per la nostra regione– dichiara Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - Attraverso il Piano triennale e il Fondo per la cultura, inoltre, diamo maggiore solidità e certezze al settore, valorizzando il ruolo e le professionalità degli oltre 84mila operatori attivi sul territorio regionale. Un traguardo importante, che conclude un percorso partecipato inaugurato con gli Stati generali della cultura, e che ha visto un intenso lavoro, collegiale e costruttivo, anche in Consiglio regionale”.
Per quanto riguarda il ruolo della Regione, funzioni e modalità di intervento sono individuate anch’esse nella prima parte del testo: primo fra tutti il ruolo di soggetto di programmazione e di indirizzo. In secondo luogo la funzione di raccordo, che l’ente regionale intende assumere, fra i diversi livelli del sistema istituzionale: quello statale e comunitario, quello del sistema delle autonomie locali e quello degli operatori. A ciò si aggiunge l’irrinunciabile sostegno ai progetti culturali e l’impegno a costituire reti e sistemi funzionali al lavoro degli operatori e alla fruizione da parte dei cittadini.
Un ulteriore elemento caratterizzante sarà infatti costituito anche dagli strumenti di partecipazione: il testo prevede infatti la costituzione di uno o più tavoli della cultura come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, che avranno un ruolo essenziale di dialogo e confronto per la definizione della programmazione regionale.
Particolarmente significativo risulta l’inserimento, all’interno del testo di legge, di alcuni ambiti del settore culturale:
- il patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo a: tradizioni orali, toponomastica, eventi rituali e festivi, saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive (dall’artigianato al commercio)
- i siti legati alla cultura e storia industriale del territorio, dall’archeologia industriale ai siti minerari ed estrattivi dismessi
- i centri di documentazione attivi presso istituzioni culturali o scientifiche, pubbliche o private
Tra gli obiettivi individuati dalla legge, e in base ai quali sviluppare le politiche regionali in ambito culturale, figurano inoltre:
- la costruzione di un’offerta il più possibile plurale e diffusa sul territorio
-il coinvolgimento di tutte le fasce di pubblico anche attraverso un raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione
- il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti, in particolare giovani, per l’avvio di progetti innovativi
- la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali
- l’esercizio di partenariati pubblico-privati
La legge individua, tra gli altri, anche le modalità attraverso cui è previsto l’intervento regionale:
- iniziative dirette
- iniziative in partenariato (attraverso intese e accordi con pubbliche amministrazioni, partecipazione a enti culturali, convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati)
- sostegno economico a favore di soggetti terzi
La legge, composta da 48 articoli, entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 in corrispondenza dell’inizio del corrispondente esercizio finanziario.
Commenti
Posta un commento