Avrete ben presenti (e se non le avete presenti leggete il post di ieri "Teatro Regio: le bugie hanno le gambe corte") le famose "osservazioni ministeriali" accampate a suo tempo da Chiarabella per giustificare il mancato rinnovo del contratto al direttore dell'area artistica Alessandro Galoppini ("Galoppini è un consulente e, in base alle osservazioni ministeriali, la direzione artistica non può essere assegnata a un non dipendente"). Eppure ieri il Regio pubblica il bando per ingaggiare un "segretario dell'area artistica" per sostituire Galoppini e precisa che "l'incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione d'opera occasionale e non implica, sul piano formale e sostanziale, un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione".
Ho giò fatto notare che Galoppini ad agosto, quando l''hanno lasciato a casa appellandosi alle "osservazioni ministeriali" riguardo il direttore artistico, non era più direttore artistico da maggio, da quando cioé si dimise il Consiglio d'Indirizzo del Regio, causando così, a norma di legge, l'automatica e contemporanea decandenza sia del sovrintendente Graziosi (poi prorogato dal Ministero per 45 giorni) e del direttore artistico. Dal che si deducono due particolari significativi: intanto, che Galoppini non venne "demansionato" da Graziosi, ma semplicemente smise di essere il direttore artistico e quindi tornò all'incarico di direttore artistico per il quale aveva il contratto a tempo determinato, scaduto poi a luglio e non rinnovato; non rinnovato, si badi bene, non dall'ex sovrintendente Graziosi, ormai fuori dai giochi, bensì da quello nuovo, Schwarz, con il beneplacito (o l'indicazione?) della presidente del Regio, che poi sarebbe sempre Appendina; la quale si premurò di motivare la decisione con le famose "osservazioni".
Ho giò fatto notare che Galoppini ad agosto, quando l''hanno lasciato a casa appellandosi alle "osservazioni ministeriali" riguardo il direttore artistico, non era più direttore artistico da maggio, da quando cioé si dimise il Consiglio d'Indirizzo del Regio, causando così, a norma di legge, l'automatica e contemporanea decandenza sia del sovrintendente Graziosi (poi prorogato dal Ministero per 45 giorni) e del direttore artistico. Dal che si deducono due particolari significativi: intanto, che Galoppini non venne "demansionato" da Graziosi, ma semplicemente smise di essere il direttore artistico e quindi tornò all'incarico di direttore artistico per il quale aveva il contratto a tempo determinato, scaduto poi a luglio e non rinnovato; non rinnovato, si badi bene, non dall'ex sovrintendente Graziosi, ormai fuori dai giochi, bensì da quello nuovo, Schwarz, con il beneplacito (o l'indicazione?) della presidente del Regio, che poi sarebbe sempre Appendina; la quale si premurò di motivare la decisione con le famose "osservazioni".
Ma se le "osservazioni" riguardavano soltanto il direttore artistico, che minchia c'entrava Galoppini, che in quel momento non era direttore artistico? Ciò proverebbe un maldestro tentativo di ammantare con appigli legali un mero provvedimento punitivo contro il "ribelle" Galoppini. Tuttavia, in un empito di garantismo, nel post ammettevo di non aver mai avuto l'onore di leggere la relazione degli ispettori del ministero dalla quale emergerebbero le "osservazioni": e dunque non escludevo l'eventualità che esse riguardino pure i direttori (o segretari) dell'area artistica; oppure che il ministero le abbia modificate nell'ultimo mese. "Sarò ben felice - scrivevo nel post - se Chiarabella vorrà mostrare le carte o indicarmi dove trovare il testo esatto delle osservazioni ministeriali in questione, e le successive modifiche che hanno reso lecito ciò che un mese fa non era consentito. Io spero proprio che quei documenti saltino fuori. Sennò, dovrei incazzarmi".
Chiedi e ti sarà dato. Le carte adesso le ho viste. Non me le ha mostrate Chiarabella, ma va bene lo stesso. E il testo autentico è una mezza sorpresa: si scopre che le "osservazioni" riguardano non soltanto il direttore artistico, bensì anche, esplicitamente, il "direttore dell'area artistuìica". Dunque, la spiegazione del mancato rinnovo a Galoppini regge, e me ne rallegro. Quello che traballa, a questo punto, è il bando, che gioca sulla semantica, sostituendo la definizione di "direttore" dell'area artistica con quella di "segretario", con le stesse identiche funzioni.
E qui i casi sono due: o davvero si tratta soltanto di una questione lessicale, per cui se volevano potevano confermare Galoppini semplicemente cambianto un'etichetta. Oppure - e mi pare l'eventualità più logica - il problema è di sostanza, e gli ispettori ci stanno dicendo che quelle determinate funzioni non possono essere esercitate da chi ha soltanto un contratto di collaborazione: e in tal caso temo che l'impedimento varrà pure per il futuro "segretario dell'area artistica" al quale il bando offre un contratto di prestazione d'opera occasionale che "non implica, sul piano formale e sostanziale, un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione". Io, almeno, la capisco così. Vi pubblico qui sotto il relativo passaggio della relazione degli ispettori. Se qualche esperto leguleio mi potrà illuminae, gliene sarò grato.
Il direttore artistico è uno stretto collaboratore del sovrintendente, tanto stretto che, in base all’art. 13 del d.lgs. n.367/96, cessa dalla carica con il sovrintendente, che ne ha il potere di nomina e revoca. Le sue prestazioni, peraltro, sono tipicamente quelle di una figura “organica”, tanto da essere prevista in dotazione organica e dotata di specifiche e proprie competenze statutarie. Questa osservazione vale anche per il direttore dell’area artistica.
È anomalo che funzioni previste in dotazione organica, subordinate funzionalmente al sovrintendente e che a loro volta coordinano altri sottoposti, possano essere ricoperte da chi non abbia un rapporto di lavoro subordinato con l’ente. Mediante tale prassi l’Ente elude, difatti, la verifica circa i vincoli alle assunzioni a tempo determinato, posti dall’art. 3, comma 5, del d.l. n.64/2010.
È anomalo che funzioni previste in dotazione organica, subordinate funzionalmente al sovrintendente e che a loro volta coordinano altri sottoposti, possano essere ricoperte da chi non abbia un rapporto di lavoro subordinato con l’ente. Mediante tale prassi l’Ente elude, difatti, la verifica circa i vincoli alle assunzioni a tempo determinato, posti dall’art. 3, comma 5, del d.l. n.64/2010.
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